1. Dopo il comma 1 dell'articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di decisione di conferma, la sentenza è redatta con motivazione semplificata che faccia rinvio recettizio alla sentenza di primo grado».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 615 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di decisione di conferma, la sentenza è redatta con motivazione semplificata che faccia rinvio recettizio alla sentenza impugnata per cassazione».